SOCI FONDATORI
- Tiziano Guerini
- Ivonne Lodigiani
- Mauro De Zan
- Paola Strada
- Clementina Piarulli
- Albino Attilio Lanciani
- Gianbattista Rossi
- Patrizia De Capua
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo del Centro Studi Giovanni Vailati è formato dai seguenti soci:
- Mauro De Zan (Presidente)
- Patrizia De Capua (Vice Presidente)
- Silvano Allasia
- Tiziano Guerini
- Ivonne Lodigiani
STATUTO
Art. 1. E' costituita l'Associazione denominata "Centro Studi Giovanni Vailati"
Art.2. L'associazione ha sede in Crema, (c/o Liceo Classico Racchetti) via Giardino 4
Art.3 L'associazione senza fini di lucro ha lo scopo di:
- promuovere studi e ricerche intorno all'opera e alla figura di Giovanni Vailati
- promuovere la diffusione e la conoscenza del pensiero di Giovanni Vailati
- promuovere studi e ricerche intorno alla storia del pensiero scientifico e della tecnologia
- promuovere in città momenti di discussione e confronto su temi scientifico-filosofici attuali e ritenuti particolarmente adatti a stimolare l'interesse verso il sapere scientifico
Tali fini potranno essere concretamente realizzarsi attraverso le seguenti modalità:
- conferimento di borse di studio o altre forme di sussidio per favorire specifiche ricerche
- organizzazione di convegni, giornate di studio e incontri con storici del pensiero filosofico o scientifico, epistemologi, scienziati etc.
- pubblicazione di documenti storici ( scritti, lettere di Vailati o di altri autori o materiale d'archivio), saggi, atti dei convegni etc.
- costituzione di un sito internet che permetta di rendere note le iniziative del Centro e fornisca documentazione agli studiosi interessati.
- costituzione di un archivio per lo studio della storia della scienza e della tecnologia.
Il Centro è aperto alla collaborazione paritaria con enti locali, scuole superiori e università, centri di ricerche e di documentazione storica per elaborare progetti di ricerca, corsi di aggiornamento per docenti, convegni, pubblicazioni o altre forme di studio e di divulgazione. Art.4- Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietàdell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
Art.5- Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata dipendente dall'attività dell'associazione;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili a terzi né rivalutabili e vengono effettuati a fondo perduto.
Art.6-L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predisporrà il rendiconto annuale economico e finanziario e il bilancio preventivo da presentare all'assemblea.
Art.7-Sono soci dell'associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata senza limite di tempo, dal consiglio direttivo. Il socio non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dall'associazione: sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali.
Il numero dei soci è illimitato.
Ciascun socio ha diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
Art.8-La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità, per attività contraria agli scopi statutari. L'esclusione de socio per morosità verrà deliberata dal consiglio direttivo dopo che il socio moroso non abbia versato la quota o le quote dovute entro dieci giorni da quello in cui avrà ricevuto l'analogo invito per lettera raccomandata r.r.; analogamente l'esclusione del socio per attività contraria agli scopi statutari dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci.
Art.9-Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.
Art. 10-L'assemblea è costituita da tutti i soci.
E' convocata dal presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, indicante il giorno, l'ora, il luogo e oggetto della seduta, con l'anticipo minimo di otto giorni da quello fissato per l'adunanza.
Si riunisce in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio; il delegato non potrà appartenere al Consiglio direttivo -o, se vi appartiene, non potrà votare in rappresentanza del delegante- in materia di a approvazione del bilancio e di responsabilità del consiglio o dei consiglieri.
In ogni caso ogni socio non potrà rappresentare in assemblea più di tre soci escluso se stesso.
Art. 11- Spetta in particolare all'assemblea:
deliberare sugli affari iscritti all'ordine del giorno;
approvare il rendiconto annuale economico e finanziario e il bilancio preventivo;
nominare il consiglio direttivo.
deliberare ogni modifica del presente statuto. Art. 12- L'assemblea è ordinaria o straordinaria; è convocata dal presidente o dal vice presidente, oltre che nel caso previsto dagli articoli precedenti, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano per iscritto un terzo dei membri del consiglio direttivo o un quinto dei soci regolarmente iscritti.
Art. 13- Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.
Art. 14- Le riunioni dell'assemblea in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti.
Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci.
Art.15- Il presidente, ed in sua assenza o impedimento il vice presidente, rappresenta l’associazione in tutte le sue attività, anche di fronte ai terzi e in giudizio; ha la firma sociale, vigila sull'osservanza dello statuto e sottoscrive i conti; convoca e presiede l'assemblea generale dei soci e le riunioni del consiglio direttivo.
Art. 16- L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da due a cinque membri scelti fra i soci che a loro volta nominano, nel loro seno, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
Art. 17- Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo per la funzione esercitata.
La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica.
Art. 18- Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il consiglio è presieduto dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro il verbale che verrà sottoscritto dal residente e dal segretario.
Art. 19- Il Consiglio dura in carica tre anni ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione. In particolare spetta al consiglio: di predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico- finanziario di ogni gestione; di predisporre la relazione- programma della futura attività da presentare all'assemblea dei soci; di seguire lo svolgimento dell'attività associativa e di mantenere i contatti con i soci e con ogni altro ente e persona; di promuovere tutte le iniziative utili per la vita dell'associazione; di emanare un regolamento per l'attività dell'associazione; di fissare l'importo della quota associativa annuale; di deliberare sull'ammissione dei soci e sull'esclusione dei soci stessi nei casi previsti dall'art. 7; di prendere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto riservato alla competenza dell'assemblea degli associati; di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli; di deliberare in via di urgenza qualsiasi provvedimento, anche riservato alla competenza dell'assemblea, salvo ratifica di quest'ultima nella sua prima riunione.
Art. 20- Il tesoriere provvede alla tenuta dei documenti contabili ed amministrativi, alle esazioni delle quote associative e dei contributi e al pagamento delle spese. Provvede anche alla compilazione dei rendiconti e dei bilanci, da sottoporre al consiglio direttivo che li sottoscrive e li presenta all'esame e all'approvazione dell'assemblea.
Art.21- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
Il liquidatore o i liquidatori hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività sociali ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea.